Guida alle novità 2027

Testo unico IVA dal 2027: cosa cambia per chi fattura.

Dal 1° gennaio 2027 le regole dell'IVA sono raccolte nel nuovo Testo unico. Le aliquote e i codici della fattura elettronica restano gli stessi; cambiano i numeri degli articoli che citi in fattura. Ecco cosa sapere e come prepararsi.

Aggiornata al 22 ottobre 2026.

1. Cos'è e da quando si applica

Il Testo unico dell'imposta sul valore aggiunto è il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026. Riunisce in un solo testo le regole IVA che oggi sono sparse in molte leggi: il DPR 633/1972, il DL 331/1993 sugli scambi con l'Unione europea, il DL 41/1995 sul regime del margine, le norme sulla fatturazione elettronica e sui corrispettivi telematici.

  • Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 restano in vigore le norme attuali.
  • Ha 171 articoli divisi in 18 titoli e 4 tabelle: A (beni e servizi ad aliquota ridotta del 4%, 5% e 10%), B, C e D (oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione per il regime del margine).
  • È un testo compilativo: riordina le regole esistenti e abroga quelle superate, senza cambiare nella sostanza aliquote, esenzioni o meccanismi dell'imposta.

2. Cosa cambia in pratica

Per chi emette fatture cambiano soprattutto i numeri degli articoli. Le diciture che oggi citano il DPR 633/72, per esempio «esente art. 10 DPR 633/72» o «non imponibile art. 8», dal 2027 rimandano ai nuovi articoli del Testo unico.

Cambia anche qualche parola: le operazioni «intracomunitarie» diventano «intraunionali», come nella normativa europea.

Cosa non cambia

  • le aliquote (22%, 10%, 5%, 4%);
  • i codici Natura e i tipi documento della fattura elettronica: N4 resta N4, TD17 resta TD17;
  • le scadenze di liquidazioni, versamenti e dichiarazione;
  • l'IVA per cassa, lo split payment, il reverse charge e il regime OSS, che vengono riordinati ma restano.

3. Vecchi e nuovi articoli: la tabella di raccordo

MateriaFino al 31/12/2026Testo unico, dal 2027
Territorialità dei serviziartt. 7-ter – 7-octies DPR 633/72artt. 17 – 23
Operazioni esentiart. 10 DPR 633/72art. 37
Cessioni intracomunitarie (ora «intraunionali»)art. 41 DL 331/93art. 39
Esportazioniart. 8 DPR 633/72art. 45
Operazioni assimilate alle esportazioniart. 8-bis DPR 633/72art. 48
Servizi internazionaliart. 9 DPR 633/72art. 49
Esclusioni dalla base imponibileart. 15 DPR 633/72art. 29
Detrazioneart. 19 DPR 633/72art. 56
Debitore d'imposta e reverse chargeart. 17 DPR 633/72art. 64
Split paymentart. 17-ter DPR 633/72art. 65
Fatturazione e fattura semplificataartt. 21 e 21-bis DPR 633/72artt. 72 e 73
Note di variazioneart. 26 DPR 633/72art. 92
Agenzie di viaggioart. 74-ter DPR 633/72art. 141
Regime del margineart. 36 DL 41/95art. 143 e Tabella D

La tabella riporta le corrispondenze principali, tratte da fonti specialistiche. Il testo del decreto è stato già ritoccato nel corso del 2026: prima di aggiornare contratti e modelli, conviene verificare l'articolo esatto nel testo vigente su Normattiva o con il proprio commercialista.

4. Le fatture con i vecchi riferimenti restano valide?

Sì. L'articolo 170, comma 3, del Testo unico stabilisce che i richiami alle norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo. Una fattura emessa a inizio 2027 con la dicitura «art. 10 DPR 633/72» non è irregolare per questo, e lo SDI non la scarta: il controllo dello SDI riguarda i codici, non il testo della dicitura.

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Il consiglio pratico. Usa il passaggio al nuovo anno per aggiornare le diciture: in fattura, nei modelli di preventivo e contratto, nelle condizioni di vendita e nelle procedure interne. Le priorità sono le operazioni UE, quelle esenti e il regime del margine.

5. Una lista di controllo per il 2027

  1. Diciture in fattura. Elenca quelle che usi (esenzioni, non imponibilità, reverse charge, margine) e preparane la versione con il nuovo articolo.
  2. Contratti e modelli. Preventivi, condizioni generali e lettere d'intento che citano articoli del DPR 633/72.
  3. Dichiarazioni d'intento. Controlla i riferimenti che riporti in fattura per gli esportatori abituali.
  4. Procedure interne. Manuali, istruzioni per chi fattura, schede dei clienti esteri.
  5. Il tuo commercialista. Concorda con lui le diciture da usare dal 1° gennaio 2027.

6. Come si fa in FattureNet

Codici Natura, tipi documento, liquidazioni e registri non cambiano, quindi non c'è nulla da riconfigurare. La dicitura del riferimento normativo in fattura resta modificabile: puoi scrivere quella che preferisci, sulla riga o nel campo «Riferimento normativo» del documento.

Per ripassare i codici: codici Natura N1–N7 e tipi documento TD01–TD29.

Domande frequenti

Da quando si applica il Testo unico IVA?

Dal 1° gennaio 2027. Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è entrato in vigore il 31 gennaio 2026, ma le sue regole si applicano dal 2027. Fino al 31 dicembre 2026 restano le norme attuali.

Il Testo unico cambia le aliquote IVA?

No. È un testo di riordino: aliquote, esenzioni e meccanismi restano gli stessi. Cambiano soprattutto la numerazione degli articoli e alcune parole, come «intraunionale» al posto di «intracomunitario».

Devo cambiare i codici Natura in fattura dal 2027?

No: i codici Natura (N1-N7) e i tipi documento (TD01-TD29) della fattura elettronica restano invariati. Cambia solo l'articolo citato nella dicitura del riferimento normativo.

Una fattura del 2027 con «art. 10 DPR 633/72» è sbagliata?

No. L'art. 170, comma 3, del Testo unico stabilisce che i richiami alle norme abrogate valgono per le corrispondenti nuove disposizioni, e lo SDI non scarta la fattura per la dicitura. Conviene comunque aggiornare le diciture.

A quale articolo corrispondono le esenzioni dell'art. 10?

All'art. 37 del Testo unico IVA. Le esportazioni dell'art. 8 passano all'art. 45, il reverse charge dell'art. 17 all'art. 64 e la fatturazione dell'art. 21 all'art. 72.

Fonti

  • D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto», S.O. n. 4/L alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026 (artt. 170 e 171).
  • Tabelle di raccordo pubblicate da fonti specialistiche (Osservatorio Riforma Fiscale, luglio 2026; studi professionali). Da verificare sul testo vigente.

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